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Fare il "mago" in Italia è vietato per legge

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Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146
Articolo unico. - È approvato l'unito testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, visto, d'ordine nostro, dal Ministro proponente e che avrà esecuzione dal 1° luglio 1931.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
(nel testo aggiornato e vigente al 31 marzo 2003)

 

TITOLO III
Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
Capo V - Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori
121. (art. 122 T.U. 1926). - [.....] È vietato il mestiere di ciarlatano.

 

L’art. 231 del relativo regolamento per l’esecuzione specifica: <<Sotto la denominazione di "mestiere di ciarlatano"... si comprende ogni attività diretta a speculare sull’altrui credulità o a sfruttare od alimentare l’altrui pregiudizio, come gli indovini, gli interpreti di sogni, i cartomanti, coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi o millantano o affettano in pubblico grande valentia nella propria arte o professione o magnificano ricette o specifici, cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose>>.

 

Il Decreto Legislativo n. 480 del 13 luglio 1994 ha aggravato le sanzioni previste: <<... pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni>> (art. 3).

 

La Circolare del Ministero dell’Interno n. 559/LEG/200.112-bis del 3 ottobre 1994 ha invitato prefetti, commissari del Governo, questori ecc. ad applicare le sanzioni previste: <<per le infrazioni alle seguenti disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza...>>, tra cui la: <<violazione al divieto di esercizio del mestiere di ciarlatano>>, e ad ordinare la cessazione dell’attività.

 

La norma in questione nel ‘95 è stata ribadita dalla Cassazione (sent. 5582): <<L’attività di "mago"... giuridicamente si inquadra nel mestiere di "ciarlatano", espressamente vietato dall’art. 121 ultimo comma T.U.L.P.S.>>.

 

DISEGNO DI LEGGE N. 4605
Sen. Francesco Bosi
Presentato in data 10 maggio 2000

1. È istituita, ai sensi dell'art.82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle sette e sulle attività ad esse connesse con il compito di:
a) verificare l'attuazione delle leggi vigenti al fine di proporre una soluzione normativa contro le pratiche illegali delle stesse ed i danni che causano alla società, alle famiglie ed, in particolare, ai minori;
b) verificarne i comportamenti sotto l'aspetto finanziario e fiscale ed in particolare quelli relativi alle consistenze patrimoniali, ai legami finanziari internazionali e alle capacità di interferenza nel sistema economico del paese;
c) svolgere indagini atte a far luce sul sistema organizzativo delle sette e le ripercussioni che questo ha per la salvaguardia dell'ordine pubblico ed il rispetto dei diritti della persona;
d) individuare eventuali connessioni illecite con la criminalità organizzata;
e) accertare le condizioni di vita e l'ottemperanza degli obblighi scolastici dei minori che vivono in comunità;
f) individuare gli abusi inerenti alla pratica della professione medica;
g) verificare l'utilizzo di sistemi illeciti di manipolazione mentale finalizzati all'indottrinamento degli adepti;
h) accertare l'identità del fenomeno delle vittime delle sette con particolare riguardo ai danni fisici psichici e morali patiti dagli ex-adepti e dai minori;
i) riferire al parlamento al termine dei lavori e ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.

 

DISEGNO DI LEGGE N. 800
Sen. Renato Meduri
Presentato in data 6 novembre 2001

Art 1.
1 Chiunque, mediante violenza, minacce, suggestioni o con qualunque altro mezzo, condizionando e coartando la formazione dell'altrui volontà, pone taluno in uno stato di soggezione tale da escludere o limitare la libertà di agire, la capacità di autodeterminazione e quella di sottrarsi alle imposizioni altrui, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
2 Costituisce aggravante se tramite i mezzi indicati al comma 1, la vittima è indotta a compiere atti lesivi o pericolosi per la propria o per l 'altrui integrità fisica o psichica.
3 Se i fatti previsti nei commi 1 e 2 sono commessi in danno di persona minore di anni diciotto, la pena non può essere inferiore a dieci anni di reclusione.

 

DISEGNO DI LEGGE N. 1777
Sen. M. Elisabetta A: Casellati
Presentato in data 16 ottobre 2002

Art 1.
1 Dopo l'articolo 613 del codice penale è inserito il seguente: "Art 613-bis - (Manipolazione mentale).
Chiunque, con violenza, minacce, mezzi chimici, interventi chirurgici o pratiche psicologiche di condizionamento della personalità, pone taluno in uno stato di soggezione tale da escludere la capacità di giudizio e la capacità di sottrarsi alle imposizioni altrui, al fine di fargli compiere un atto o determinare un'omissione gravemente pregiudizievoli, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.
Se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove attività che abbiano per scopo o per effetto di creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, le pene di cui al primo comma sono aumentate di un terzo".

 

Il 4 marzo 2004 la Commissione Giustizia del Senato, ha approvato all'unanimità il disegno di legge, proposto da Renato Meduri (An) ed Elisabetta Casellati (FI), - che  crea il reato di “manipolazione mentale” e prevede che “chiunque mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione praticate con mezzi materiali o psicologici, pone taluno in uno stato di soggezione continuativa tale da escludere o da limitare grandemente la libertà di autodeterminazione è punito con la reclusione da due a sei anni”, con pene ancora aumentate “se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano”.

E' stata definita la "legge contro i maghi" ma la relazione fa riferimento anche alle "sette" e al cosiddetto "lavaggio del cervello".