Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
Approvazione del Testo Unico
delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno
1931, n. 146
Articolo unico. - È approvato l'unito testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, visto,
d'ordine nostro, dal Ministro proponente e che
avrà esecuzione dal 1° luglio 1931.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
(nel testo aggiornato e vigente al 31 marzo
2003)
TITOLO III
Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi
pubblici, agenzie, tipografie, affissioni,
mestieri girovaghi, operai e domestici
Capo V - Dei mestieri girovaghi e di alcune
classi di rivenditori
121. (art. 122 T.U. 1926). - [.....] È vietato
il mestiere di ciarlatano.
L’art. 231 del relativo regolamento per
l’esecuzione specifica: <<Sotto la denominazione
di "mestiere di ciarlatano"... si comprende ogni
attività diretta a speculare sull’altrui
credulità o a sfruttare od alimentare l’altrui
pregiudizio, come gli indovini, gli interpreti
di sogni, i cartomanti, coloro che esercitano
giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi o
millantano o affettano in pubblico grande
valentia nella propria arte o professione o
magnificano ricette o specifici, cui
attribuiscono virtù straordinarie o
miracolose>>.
Il Decreto Legislativo n. 480 del 13 luglio
1994 ha aggravato le sanzioni previste: <<...
pagamento di una somma da lire un milione a lire
sei milioni>> (art. 3).
La Circolare del Ministero dell’Interno n.
559/LEG/200.112-bis del 3 ottobre 1994 ha
invitato prefetti, commissari del Governo,
questori ecc. ad applicare le sanzioni previste:
<<per le infrazioni alle seguenti disposizioni
del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza...>>, tra cui la: <<violazione al
divieto di esercizio del mestiere di
ciarlatano>>, e ad ordinare la cessazione
dell’attività.
La norma in questione nel ‘95 è stata
ribadita dalla Cassazione (sent. 5582):
<<L’attività di "mago"... giuridicamente si
inquadra nel mestiere di "ciarlatano",
espressamente vietato dall’art. 121 ultimo comma
T.U.L.P.S.>>.
DISEGNO DI LEGGE N. 4605
Sen. Francesco Bosi
Presentato in data 10 maggio 2000
1. È istituita, ai sensi dell'art.82 della
Costituzione, una Commissione parlamentare di
inchiesta sulle sette e sulle attività ad esse
connesse con il compito di:
a) verificare l'attuazione delle leggi vigenti
al fine di proporre una soluzione normativa
contro le pratiche illegali delle stesse ed i
danni che causano alla società, alle famiglie
ed, in particolare, ai minori;
b) verificarne i comportamenti sotto l'aspetto
finanziario e fiscale ed in particolare quelli
relativi alle consistenze patrimoniali, ai
legami finanziari internazionali e alle capacità
di interferenza nel sistema economico del paese;
c) svolgere indagini atte a far luce sul sistema
organizzativo delle sette e le ripercussioni che
questo ha per la salvaguardia dell'ordine
pubblico ed il rispetto dei diritti della
persona;
d) individuare eventuali connessioni illecite
con la criminalità organizzata;
e) accertare le condizioni di vita e
l'ottemperanza degli obblighi scolastici dei
minori che vivono in comunità;
f) individuare gli abusi inerenti alla pratica
della professione medica;
g) verificare l'utilizzo di sistemi illeciti di
manipolazione mentale finalizzati
all'indottrinamento degli adepti;
h) accertare l'identità del fenomeno delle
vittime delle sette con particolare riguardo ai
danni fisici psichici e morali patiti dagli
ex-adepti e dai minori;
i) riferire al parlamento al termine dei lavori
e ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.
DISEGNO DI LEGGE N. 800
Sen. Renato Meduri
Presentato in data 6 novembre 2001
Art 1.
1 Chiunque, mediante violenza, minacce,
suggestioni o con qualunque altro mezzo,
condizionando e coartando la formazione
dell'altrui volontà, pone taluno in uno stato di
soggezione tale da escludere o limitare la
libertà di agire, la capacità di
autodeterminazione e quella di sottrarsi alle
imposizioni altrui, è punito con la reclusione
da sei a dodici anni.
2 Costituisce aggravante se tramite i mezzi
indicati al comma 1, la vittima è indotta a
compiere atti lesivi o pericolosi per la propria
o per l 'altrui integrità fisica o psichica.
3 Se i fatti previsti nei commi 1 e 2 sono
commessi in danno di persona minore di anni
diciotto, la pena non può essere inferiore a
dieci anni di reclusione.
DISEGNO DI LEGGE N. 1777
Sen. M. Elisabetta A: Casellati
Presentato in data 16 ottobre 2002
Art 1.
1 Dopo l'articolo 613 del codice penale è
inserito il seguente: "Art 613-bis -
(Manipolazione mentale).
Chiunque, con violenza, minacce, mezzi chimici,
interventi chirurgici o pratiche psicologiche di
condizionamento della personalità, pone taluno
in uno stato di soggezione tale da escludere la
capacità di giudizio e la capacità di sottrarsi
alle imposizioni altrui, al fine di fargli
compiere un atto o determinare un'omissione
gravemente pregiudizievoli, è punito con la
reclusione da quattro a otto anni.
Se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo
che promuove attività che abbiano per scopo o
per effetto di creare o sfruttare la dipendenza
psicologica o fisica delle persone che vi
partecipano, le pene di cui al primo comma sono
aumentate di un terzo".
Il 4 marzo 2004 la Commissione Giustizia del
Senato, ha approvato all'unanimità il disegno di legge,
proposto da Renato Meduri
(An) ed Elisabetta Casellati (FI), - che crea il reato di “manipolazione mentale” e
prevede che “chiunque mediante tecniche di
condizionamento della personalità o di
suggestione praticate con mezzi materiali o
psicologici, pone taluno in uno stato di
soggezione continuativa tale da escludere o da
limitare grandemente la libertà di
autodeterminazione è punito con la reclusione da
due a sei anni”, con pene ancora aumentate “se
il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo che
promuove o pratica attività finalizzate a creare
o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica
delle persone che vi partecipano”.
E' stata definita la "legge contro i maghi" ma
la
relazione fa riferimento anche alle "sette" e al
cosiddetto "lavaggio del cervello". |