Legge
28 marzo 2003, n. 53
(Riforma Moratti)
INDICE
Articolo 1
Delega in materia di norme generali sull’istruzione e di livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e di
formazione professionale
Articolo 2
Sistema educativo di istruzione e di formazione
Articolo 3
Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione
Articolo 4
Alternanza scuola-lavoro
Articolo 5 Formazione degli insegnanti
Articolo 6
Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano
Articolo 7
Disposizioni finali e attuative
Art. 1
Delega in materia di norme generali sull’istruzione e di livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e di
formazione professionale
1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel
rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di
ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro
della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio
di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i princìpi
sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel
rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province,
in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per
la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione
professionale.
2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall’articolo 4, i decreti
legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita
3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca predispone, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un piano
programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all’approvazione del
Consiglio dei ministri, previa intesa con
a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro
attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell’autonomia delle
istituzioni scolastiche;
b) dell’istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema
scolastico;
c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione
nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo
delle soluzioni informatiche offerte dall’informazione tecnologica, al fine di
incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative
degli studenti;
d) dello sviluppo dell’attività motoria e delle competenze ludico-sportive
degli studenti;
e) della valorizzazione professionale del personale docente;
f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
g) del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento
sostenute dai docenti;
h) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA);
i) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per
assicurare la realizzazione del diritto – dovere di istruzione e formazione;
l) degli interventi per lo sviluppo dell’istruzione e formazione tecnica
superiore e per l’educazione degli adulti;
m) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.
4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di
cui al presente articolo e all’articolo 4, possono essere adottate, con il
rispetto dei medesimi criteri e princìpi direttivi e
con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in
vigore.
Art. 2
Sistema educativo di istruzione e di formazione
1. I decreti di cui all’articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l’osservanza dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
Identico
a) è promosso l’apprendimento in tutto l’arco della vita e sono assicurate a
tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare
le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e
specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo
alle dimensioni locali, nazionale ed europea;
b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche
ispirata ai princìpi della Costituzione, e lo
sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla
comunità nazionale ed alla civiltà europea;
c) è assicurato a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione per almeno
dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo
anno di età; l’attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione
e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli
essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell’articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
garantendo, attraverso adeguati interventi, l’integrazione delle persone in
situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell’offerta di istruzione e formazione
costituisce un dovere legislativamente sanzionato;
nei termini anzidetti di diritto all’istruzione e formazione e di correlativo
dovere viene ridefinito ed ampliato l’obbligo scolastico di cui all’articolo 34
della Costituzione, nonché l’obbligo formativo introdotto dall’articolo 68
della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. L’attuazione
graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui
all’articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente
agli interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui
all’articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con
d) il sistema educativo di istruzione e di formazione
si articola nella scuola dell’infanzia, in un primo ciclo che comprende la
scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo
che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell’istruzione e della
formazione professionale;
e) la scuola dell’infanzia, di durata triennale, concorre all’educazione e allo
sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle
bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia,
creatività, apprendimento, e ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle
opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei
genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei
bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la
continuità educativa con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola
primaria. È assicurata la generalizzazione dell’offerta formativa e la
possibilità di frequenza della scuola dell’infanzia; alla scuola dell’infanzia
possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di
sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di
età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, anche in
rapporto all’introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative;
f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della
durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di
tre anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse,
la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali;
la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo
anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura
l’orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è
assicurato altresì il raccordo con la scuola dell’infanzia e con il secondo
ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini
che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine
e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell’anno scolastico di
riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità
individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e
sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni
logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l’alfabetizzazione in almeno una lingua dell’Unione europea
oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l’utilizzazione di metodologie
scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue
leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e
nel tempo, di educare ai princìpi fondamentali della
convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le
discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di
studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza
ed accresce, anche attraverso l’alfabetizzazione e
l’approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità,
anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale,
culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla
diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della
personalità dell’allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline;
sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti
alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla
prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio
di una seconda lingua dell’Unione europea; aiuta ad orientarsi per la
successiva scelta di istruzione e formazione; il primo ciclo di istruzione si
conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di
accesso al sistema dei licei e al sistema dell’istruzione e della formazione
professionale;
g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e
professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l’agire, e la
riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l’autonoma capacità
di giudizio e l’esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale
ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all’uso delle
nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal
sistema dell’istruzione e della formazione professionale; dal compimento del
quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in
alternanza scuola-lavoro o attraverso l’apprendistato; il sistema dei licei
comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i
licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per
corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata
quinquennale; l’attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un
quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede
altresì l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il
profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si
concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo
necessario per l’accesso all’università e all’alta formazione artistica, musicale
e coreutica; l’ammissione al quinto anno dà accesso all’istruzione e formazione
tecnica superiore;
h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione
professionale, i percorsi del sistema dell’istruzione e della formazione
professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali
conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su
tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di
prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale
rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche
nell’Unione europea, sono definite con il regolamento di cui all’articolo 7,
comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per
l’accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le
qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell’istruzione e della
formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere
l’esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all’università e all’alta
formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso
annuale, realizzato d’intesa con le università e con l’alta formazione
artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere,
come privatista, l’esame di Stato anche senza tale frequenza;
i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all’interno
del sistema dei licei, nonchè di passare dal sistema
dei licei al sistema dell’istruzione e della formazione professionale, e
viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate
all’acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza
positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l’acquisizione di
crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della
ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi
di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche,
esperienze formative e stage realizzati in Italia o all’estero anche con
periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive,
professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di
competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le
istituzioni formative del sistema dell’istruzione e della formazione
professionale, d’intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema
dell’istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento
all’ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per
l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l’accesso ai
corsi di studio universitari, dell’alta formazione, ed ai percorsi
dell’istruzione e formazione tecnica superiore;
l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell’autonomia delle
istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base
nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l’identità nazionale, e
prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse
specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.
Art. 3
Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di
istruzione e di formazione
1. Con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate le norme generali sulla
valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
Identico
a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento
degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la
certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti
delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è
affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo
successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa
valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso
una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità;
b) ai fini del progressivo miglioramento e dell’armonizzazione della qualità
del sistema di istruzione e di formazione, l’Istituto nazionale per la
valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e
sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità
complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative;
in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate
le funzioni e la struttura del predetto Istituto;
c) l’esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le
competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si
svolge su prove organizzate dalle commissioni d’esame e su prove predisposte e
gestite dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione,
sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione
alle discipline di insegnamento dell’ultimo anno.
Art. 4
Alternanza scuola-lavoro
1. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli
studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età
la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza
scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo
progettata, attuata e valutata dall’istituzione scolastica e formativa in
collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza
e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che
assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l’acquisizione di
competenze spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad
adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge e ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge
stessa, un apposito decreto legislativo su proposta del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, d’intesa con
a) svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l’alternanza di
periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione
scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le
rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi
quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di
tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni
scolastiche, nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con
il sistema dell’istruzione e della formazione professionale ed assicurare, a
domanda degli interessati e d’intesa con le regioni, la frequenza negli
istituti d’istruzione e formazione professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio progettati d’intesa fra i due sistemi,
coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori di
ambedue i sistemi;
b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l’assegnazione delle
risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi
compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese come
luogo formativo e l’assistenza tutoriale;
c) indicare le modalità di certificazione dell’esito positivo del tirocinio e
di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.
2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e del
monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell’alternanza scuola-lavoro sono
riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del
personale docente.
Art. 5
Formazione degli insegnanti
1. Con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate norme
sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell’infanzia, del primo
ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge
nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è
programmato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n.
264, e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai
corsi stessi è determinata ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge, sulla
base della previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito
regionale, nelle istituzioni scolastiche;
b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui
all’articolo 10, comma 2, e all’articolo 6, comma 4,
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono individuate le classi dei corsi di
laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche
alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma. Per
la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del
secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento
all’insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione
e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi
disciplinano le attività didattiche attinenti l’integrazione scolastica degli
alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può
prevedere stage all’estero;
c) l’accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli
insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari,
individuati per ciascuna classe di abilitazione nel
decreto di cui alla lettera b) e all’adeguatezza della personale preparazione
dei candidati, verificata dagli atenei;
d) l’esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla
lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a),
ai fini dell’accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni
scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione
lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei
corsi di cui alla lettera a), le università, sentita la direzione scolastica
regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo
l’istituzione e l’organizzazione di apposite strutture di ateneo o
d’interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base
di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;
f) le strutture didattiche di ateneo o d’interateneo di cui alla lettera e)
promuovono e governano i centri di eccellenza per la formazione permanente
degli insegnanti, definiti con apposito decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca;
g) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in servizio
degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell’attività educativa,
didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.
2. Con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate norme anche sulla
formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione
artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508,
relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi
accademici. Ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti, i princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente
articolo.
3. Per coloro che, sprovvisti dell’abilitazione all’insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione
per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica
istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7
giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n.
970, nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di
educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore
per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale
pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di
specializzazione all’insegnamento secondario, le scuole medesime valutano il
percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento
del predetto diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei
relativi crediti didattici, anche per consentire loro un’abbreviazione del
percorso degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi
di laurea in scienze della formazione primaria di cui all’articolo 3, comma 2,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico
teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale
di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei
relativi crediti didattici e dell’iscrizione in soprannumero al relativo anno
di corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso di
tale titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore,
abbiano superato le relative prove di accesso. L’esame
di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione
primaria istituiti a norma dell’articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre
1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio
previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame
di Stato e abilita all’insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o
dell’infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì
l’inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall’articolo 401 del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei
titoli è integrata con la previsione di un apposito
punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito. All’articolo 3, comma 2,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: «I concorsi hanno funzione
abilitante» sono soppresse.
Art. 6
Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in
conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione,
nonchè alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3.
Art. 7
Disposizioni finali e attuative
1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell’articolo 117, sesto
comma, della Costituzione e dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:
a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani
di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi
specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la
quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità
interni nell’organizzazione delle discipline;
b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;
c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità
nazionale dei titoli professionali conseguiti all’esito dei percorsi formativi,
nonchè per i passaggi dai percorsi formativi ai
percorsi scolastici.
2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c), sono definite previa
intesa con
3. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca presenta ogni
tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di
istruzione e di formazione professionale.
4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono iscriversi,
secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente
con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo
gli obblighi conferiti dall’ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla
finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola
dell’infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 28
febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del
30 aprile di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e). Per l’anno scolastico
2003-2004 possono iscriversi al primo anno della scuola primaria, nei limiti
delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che
compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera f), e
dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla scuola dell’infanzia
statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di
12.731 migliaia di euro per l’anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l’anno
2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede a
modulare le anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispetto del
predetto limite di spesa.
6. All’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo 1, comma 3, si
provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante
finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con
quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
7. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 4
deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell’articolo 11-ter, comma
2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
8. I decreti
legislativi di cui al comma 7 la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo
successivamente all’entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino
le occorrenti risorse finanziarie.
9. Il parere di
cui all’articolo 1, comma 2, primo periodo, è espresso dalle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario.
10. Con periodicità annuale, il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca ed il Ministero dell’economia e delle finanze procedono alla
verifica delle occorrenze finanziarie, in relazione alla
graduale attuazione della riforma, a fronte delle somme stanziate annualmente
in bilancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese
dovranno trovare copertura ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
11. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.
13. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata.